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Sez. L, Sentenza n. 12124 del 11/06/2015 (Rv. 635632 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Licenziamento del lavoratore - Reintegrazione disposta dal giudice di merito - Accertamento della legittimità del licenziamento da parte della Suprema Corte - Debenza dei contributi previdenziali "medio tempore" maturati - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635632-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

L'accertamento della legittimità del licenziamento, compiuto dalla Corte di legittimità con sentenza che annulli il provvedimento di reintegrazione del lavoratore, adottato "medio tempore" in sede di merito, comporta che i contributi previdenziali - ricollegati, in forza dell'art. 6 del d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, al pagamento della retribuzione - non siano dovuti per il periodo della temporanea riviviscenza del rapporto di lavoro, sicché il datore di lavoro, ove li abbia nel frattempo versati, ha diritto di ripeterli, dovendo il loro versamento qualificarsi come indebito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 14/04/1936 num. 636

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)