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Sez. L, Sentenza n. 11091 del 26/05/2005 (Rv. 582314 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Rinuncia in appello agli effetti della sentenza di reintegrazione pronunciata in primo grado - Conseguenze - Estinzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento - Obbligo retributivo e contributivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582314-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

In caso di rinuncia, in appello, agli effetti della sentenza di reintegrazione pronunciata in primo grado, il rapporto di lavoro deve ritenersi estinto dalla data del licenziamento restando escluso qualsiasi diritto alle retribuzioni nel periodo intercorso fino alla sentenza; ne consegue l'esclusione anche dell'obbligo contributivo, in conseguenza dell'estinzione del rapporto di lavoro determinato dal licenziamento, la cui efficacia è stata confermata con la rinuncia all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)