Sez. 5 - , Ordinanza n. 16548 del 22/06/2018 (Rv. 649229 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Questionario - Omessa o intempestiva risposta - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
L'omessa o intempestiva risposta dei dati richiesti dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale comporta, ex art. 32, comma 4, del d.p.r. n. 600 del 1973, l'automatica inutilizzabilitĂ , amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente, in quanto la comminatoria e` direttamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale condotta non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte; al contrario, l'eventuale deroga all'inutilizzabilita`, deve essere fatta valere dal contribuente con le modalita` ivi previste entro il termine per il deposito dell'atto introduttivo di primo grado.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)