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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3254 del 10/02/2021 (Rv. 660648 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI | Accertamento fiscale - Documentazione proveniente da terzo - Mancata esibizione - Conseguenze - Preclusione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Esclusione - Fondamento - Non imputabilità al contribuente - Limiti.
Stato
decisa il 2021-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660648-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI

In tema di accertamento fiscale, la documentazione proveniente da un terzo che non sia esibita all'Amministrazione finanziaria nei termini da essa stabiliti non comporta la sua automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che la relativa preclusione, non essendo la consegna pretendibile nei tempi fissati dall'Amministrazione, non può essere imputata al contribuente, a meno che il terzo non sia un suo ausiliare ai sensi dell'art. 1228 c.c.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 5, Cod. Civ. art. 1228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)