Sez. 1, Sentenza n. 15699 del 15/07/2011 (Rv. 619000 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Cessione dei beni da parte della società concordataria - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il potere di provvedere alla liquidazione tramite la cessione dei beni della società concordataria è attribuito dalla legge, in modo esclusivo, al liquidatore, mentre tale attività non può essere svolta in modo sostitutivo o parallelo dal debitore concordatario, come si desume dalle disposizioni degli artt. 37, 38, 39 e 116 legge fall., richiamati nell'art. 182, secondo comma, legge fall., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui all' 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, le quali, ponendo obblighi e responsabilità in capo al liquidatore, escludono che altri soggetti siano autorizzati ad operare, intervenire o interferire nella liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Legge Falliment. art. 182, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)