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Sez. 1, Sentenza n. 14052 del 07/07/2015 (Rv. 635926 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE | Azione di responsabilità contro il cessato liquidatore giudiziale - Legittimazione del commissario giudiziale - Esclusione - Legittimazione del nuovo liquidatore giudiziale - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635926-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE

La legittimazione all'azione di responsabilità contro il liquidatore giudiziale revocato di un concordato preventivo con cessione dei beni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 182 e 38 legge fall. appartiene, nella previgente come nell'attuale disciplina concordataria, al nuovo liquidatore giudiziale nominato, e non anche al commissario giudiziale, atteso che a quest'ultimo sono attribuite funzioni di vigilanza, di informazione, consulenza ed impulso, complessivamente tese al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori, ma non anche di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio, laddove al primo spettano, per effetto dell'omologazione del concordato, i poteri di gestione e di disposizione finalizzati alla liquidazione dei beni ed alla ripartizione del ricavato tra gli aventi diritto, con conseguente sua legittimazione a stare in giudizio per tutte le controversie derivanti dalla liquidazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 28, Legge Falliment. art. 29, Legge Falliment. art. 37, Legge Falliment. art. 38, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 185, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)