Sez. 1, Sentenza n. 4643 del 07/11/1989 (Rv. 464077 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - ASSEGNO CIRCOLARE - IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO PRESENTATOSI ALLO INCASSO - OBBLIGO DI DILIGENZA DELLA BANCA - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA BANCA MEDESIMA PER PAGAMENTO A PERSONA NON LEGITTIMATA - CONFIGURABILITÀ - ATTENUAZIONI PER VERSAMENTO DELL'AMMONTARE IN UN CONTO APERTO PER L'OCCASIONE DAL PRESENTATORE - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - ASSEGNO CIRCOLARE - IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO PRESENTATOSI ALLO INCASSO - OBBLIGO DI DILIGENZA DELLA BANCA - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA BANCA MEDESIMA PER PAGAMENTO A PERSONA NON LEGITTIMATA - CONFIGURABILITÀ - ATTENUAZIONI PER VERSAMENTO DELL'AMMONTARE IN UN CONTO APERTO PER L'OCCASIONE DAL PRESENTATORE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di diligenza della banca, nell'identificare il soggetto che presenti all'incasso un assegno circolare o bancario, e la sua conseguente responsabilità risarcitoria, verso il richiedente od emittente del titolo, per il caso in cui, con inosservanza di detto Obbligo, il titolo medesimo sia pagato a persona diversa dal legittimo prenditore, non vengono meno, né restano attenuati, quando l'ammontare dell'assegno sia versato in un conto per l'occasione aperto dal presentatore, trattandosi di operazione equivalente, ai suddetti fini, al pagamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)