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Sez. 1, Sentenza n. 13013 del 20/12/1995 (Rv. 495156 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE | Non trasferibile - Pagamento - In luogo diverso da quello di emissione del titolo - Diligenza della banca.
Stato
decisa il 1995-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495156-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE

In tema di pagamento di assegno circolare non trasferibile, la mancata coincidenza tra luogo di emissione e luogo di pagamento impone l'adozione di particolari cautele, dovendo in tal caso la diligenza della banca essere superiore a quella cui è tenuta nel caso di pagamento richiesto nel luogo di emissione o, a maggior ragione, presso lo stesso sportello bancario che ha emesso l'assegno, atteso che è meno probabile che il falso prenditore richieda il pagamento allo stesso sportello o, più in generale, nella stessa piazza in cui l'assegno è stato emesso e in cui è probabile che il vero prenditore sia conosciuto o che venga presentata la denuncia di smarrimento o di sottrazione (nella specie, l'assegno era stato versato in un conto corrente per l'occasione aperto dal presentatore, che aveva successivamente prelevato il corrispondente importo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82, Cod. Civ. art. 1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)