Sez. 2, Sentenza n. 9331 del 16/03/1989 Ud. (dep. 05/07/1989) Rv. 181746 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - NECESSITÀ DI UN QUID PLURIS - SOGGETTO - ISCRIZIONE A DUE COOPERATIVE ARTIGIANE - PER OTTENERE MUTUI AGEVOLATI - INSUFFICIENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - NECESSITÀ DI UN QUID PLURIS - SOGGETTO - ISCRIZIONE A DUE COOPERATIVE ARTIGIANE - PER OTTENERE MUTUI AGEVOLATI - INSUFFICIENZA.*
Ai fini del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 capoverso cod. pen. n. 1 è insufficiente un qualsiasi mendace comportamento o alterazione della realtà da parte dell'agente, mentre è necessario la sussistenza di un quid pluris e cioè di una ulteriore attività, di un particolare accorgimento o di una speciale astuzia, idonei ad eludere le comuni e normali possibilità di controllo da parte dell'ente pubblico. Ne consegue che non commette il reato de quo colui il quale, iscrivendosi a due cooperative artigiane, contravvenendo così a quanto consentito dall'art. 8 del d.m. 12 maggio 1959, chieda ed ottenga due successivi mutui agevolati con relativo ingiusto profitto per sè e per le cooperative in danno dell'ente regione cui si è rivolto, essendo insufficiente a tal fine sotto il profilo oggettivo la duplice iscrizione (peraltro non contemporanea ma successiva) né sotto quello soggettivo la mendace dichiarazione dell'imputato di essere in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 8 del citato decreto ministeriale. (con principio analogo la Corte ha deciso nei processi definiti con sent. N. 705 P.G. in proc. notarnicola; n. 709 P.G. in proc. la montanara; n. 710 P.G. in proc. mansi). (V mass n 175801).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST., DM 12/05/1959 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)