diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7319 del 07/04/2005 (Rv. 582534 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione - Presenza della stessa a mezzo di proprio funzionario delegato ex art. 23 legge n. 689 del 1981 - Costituzione personale dell'autorità - Sussistenza - Giudizio articolato in più udienze - Intervenuta costituzione - Validità - Permanenza.
Stato
decisa il 2005-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582534-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nell'opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative, la partecipazione al procedimento a mezzo di funzionario - delegato ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 - dell'autorità che ha emesso l'ordinanza integra costituzione personale dell'autorità stessa, sicché l'eventuale svolgimento del giudizio in una pluralità di udienze non può far venir meno la validità e la ritualità dell'intervenuta costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)