Sez. 1, Sentenza n. 7249 del 02/07/1991 (Rv. 472870 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Comminazione di sanzioni amministrative - Emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte dell'autorità - Presenza personale della stessa, anche a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, nel giudizio di opposizione - Regolarità della delega - Requisiti ex art. 23 legge n. 689 del 1981 - Provenienza dall'organo dotato di rappresentanza esterna - Necessità.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere
L'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che consente alla autorità, la quale abbia emesso ordinanza-ingiunzione per la comminazione di sanzioni amministrative, di stare personalmente nel relativo giudizio di opposizione, avvalendosi anche di propri funzionari appositamente delegati, comporta soltanto, ai fini della regolarità di tale delega che la stessa provenga dall'organo dotato della rappresentanza esterna dell'ente e, quindi, ove si tratti di un Comune, dal Sindaco, senza che si imponga la coincidenza dell'organo delegante con quello che ha concretamente pronunciato l'ordinanza opposta (assessore delegato).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)