Sez. 1 - , Ordinanza n. 18002 del 09/07/2018 (Rv. 649523 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Diritto dell’amministrazione appaltante – Art. 11 r.d. n. 2440 del 1923 - Condizioni.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - ADDIZIONI E VARIAZIONI
In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto dell'amministrazione appaltante di apportare variazioni od aggiunte alle opere appaltate, in forza della regola generale dettata dall'art. 11 del r.d. n. 2440 del 1923, può essere esercitato sempre a condizione che rimanga rispettata la natura essenziale delle opere medesime e che le dette variazioni od aggiunte non importino una modifica sostanziale del progetto originario.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 344, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 11, Cod. Civ. art. 1661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)