Sez. 1, Sentenza n. 4760 del 13/07/1983 (Rv. 429645 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - CONDIZIONI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - CONDIZIONI.*
In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto della amministrazione appaltante di apportare variazioni od aggiunte alle opere appaltate può essere esercitato sempre a condizione che rimanga rispettata la natura essenziale delle opere medesime e che le dette variazioni od aggiunte non importino una modifica sostanziale del progetto originario. (V 3623/78, mass n 393133; (V 1531/72, mass n 358232).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 343, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 344, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 13, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)