Sez. 1, Sentenza n. 47482 del 06/10/2015 Cc. (dep. 01/12/2015) Rv. 265858 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Formazione del giudicato cautelare - Portata ed estensione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali. (Fattispecie nella quale la Corte riteneva non coperta dal giudicato cautelare, la questione, non dedotta nelle precedenti impugnazioni incidentali de libertate, attinente alla incidenza sui termini della durata complessiva della custodia cautelare delle aggravanti speciali, riconosciute sussistenti nei due gradi del giudizio di cognizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)