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Sez. 3, Sentenza n. 43193 del 03/05/2018 Cc. (dep. 01/10/2018) Rv. 273944 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - IN GENERE | Giudicato cautelare - Elementi nuovi - Sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che ha espresso un indirizzo giurisprudenziale minoritario in un diverso giudizio – Riunione disposta nella fase delle indagini preliminari - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273944-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - IN GENERE

In tema di revoca delle misure cautelari, non può costituire "elemento nuovo", idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo provocato dal cd. giudicato cautelare, il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che ha espresso un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dal provvedimento che ha già deciso la questione controversa, né la successiva riunione nella fase delle indagini preliminari del procedimento in cui è stata adottata la misura con quello in cui è intervenuta la predetta decisione della Suprema Corte. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento di riunione ha natura meramente organizzativa, essendo privo di qualsiasi stabilità e significatività ai fini del mutamento del quadro accusatorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)