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Sez. 1, Ordinanza n. 3036 del 11/02/2026 (Rv. 677596-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Rimpatrio - Allegazione di una patologia psichiatrica da parte del richiedente - Rischio di trattamenti inumani e degradanti - Approfondimento istruttorio ufficioso - Necessità.
Stato
decisa il 2026-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677596-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di protezione internazionale sussidiaria, il giudice - in presenza di una allegata e documentata patologia psichiatrica nonché del rischio, in caso di rimpatrio, di un danno grave consistente in trattamenti inumani e degradanti in ragione dell'assenza di cure mediche psichiatriche nel Paese d'origine del richiedente o a causa di eventuali norme discriminatorie in vigore nei confronti dei malati mentali o di gravi violazioni dei diritti umani, comunque attuate nei confronti dei suddetti soggetti senza adeguata protezione dello Stato - è tenuto a compiere un approfondimento istruttorio ufficioso circa la condizione nel Paese d'origine dei malati mentali, affetti da patologie identiche o analoghe a quelle diagnosticate al ricorrente.

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)