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Sez. 1, Ordinanza n. 29455 del 14/11/2024 (Rv. 673132-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Doveri di cooperazione e integrazione istruttoria - Presupposto - Allegazioni o produzioni del tutto generiche - Dovere del giudice di assumere d'ufficio iniziative volta a supplire le carenze istruttorie - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673132-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, i doveri di cooperazione e integrazione istruttoria, di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, postulano il puntuale assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo, cosicché, in presenza di allegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d'ufficio alcuna iniziativa per supplire a carenze istruttorie circa la situazione personale del richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la propria ricerca.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)