diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1259 del 27/02/1986 (Rv. 444712 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - COMPORTAMENTO NON PENDENTE DEL LAVORATORE - INDENNIZZABILITÀ DELL'INFORTUNIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444712-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - COMPORTAMENTO NON PENDENTE DEL LAVORATORE - INDENNIZZABILITÀ DELL'INFORTUNIO - LIMITI.*

L'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, postulando, ai fini della indennizzabilità dell'infortunio, che lo stesso sia avvenuto "in occasione del lavoro", ha la finalità di coprire non solo i rischi inevitabili, ma tutti quelli ampiamente connessi all'attività di lavoro e all'ambiente in cui questa si svolge, senza conferire rilievo alla maggiore o minore attenzione, diligenza o prudenza dell'infortunato. Consegue che l'infortunio sul lavoro va configurato in tutte le possibili eventualità concrete in cui l'attività lavorativa può manifestarsi, ivi comprese quelle che l'infortunato avrebbe potuto evitare con un comportamento più prudente. Pertanto, rientra nel rischio specifico dell'incaricato della sorveglianza su altri lavoratori quello connesso ai rapporti intersoggettivi che le relative mansioni comportano, tra le quali va compresa l'esigenza di muovere osservazioni, censure, rimproveri sull'operato di altri dipendenti con tutte le possibili implicazioni, anche trasmodanti nella violenza. (nella specie il giudice del merito aveva escluso l'occasione di lavoro - e ritenuto viceversa il rischio elettivo - in un'ipotesi in cui un lavoratore addetto alla sorveglianza - mentre era normalmente in servizio - era accidentalmente deceduto nel corso di un litigio insorto con altro lavoratore al quale aveva rimproverato di aver in precedenza abbandonato illegittimamente il posto di lavoro e la sua attività di guardiano notturno; la suprema Corte - nel cassare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 3289/77, mass n 386823).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)