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Sez. L, Sentenza n. 3289 del 23/07/1977 (Rv. 386823 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386823-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Affinche un evento lesivo possa considerarsi come verificatosi in 'occasione di lavorò, e, quindi, ai sensi dell'art 2 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, compreso nell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non e sufficiente un collegamento meramente marginale od indiretto con l'attivita lavorativa dell'assicurato, ne un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica, ma occorre che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni, o, comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalita. (nella specie, un falegname, titolare di impresa artigiana, era caduto da una scala a pioli, mentre provvedeva a smontare le persiane della casa in cui abitava, di proprieta della moglie. La suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito l'indennizzabilita dell'evento, perche era risultato che detta attivita veniva compiuta non per svolgere prestazioni di falegnameria, ma esclusivamente per esigenze personali o familiari, al fine di evitare che le persiane si sporcassero nel corso di lavori di manutenzione del fabbricato, ad altri affidati). (V 1403/75, mass n 374956; (V 2430/74, mass n 370829).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)