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Sez. L, Sentenza n. 6877 del 16/12/1988 (Rv. 461124 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI - SPECIFICITÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461124-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI - SPECIFICITÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La specificità della contestazione degli addebiti - prescritta dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori e richiesta anche in caso di licenziamento per motivi disciplinari - implica che questa deve contenere l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento e quindi, senza essere analitica, deve contenere le indicazioni necessarie per individuare il comportamento nel quale il datore di lavoro ravvisa l'infrazione disciplinare sanzionabile, restando l'indagine sull'effettiva sussistenza del requisito della specificità rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in Sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato. (V 8189/87, mass n 455818; (V 4823/87, mass n 453461).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)