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Sez. 1, Sentenza n. 42207 del 20/10/2016 Ud. (dep. 15/09/2017) Rv. 271294 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Violazione dei criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Inosservanza di norme processuali - Esclusione - Vizio di motivazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2016-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271294-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

In tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)