Sez. 4 - , Sentenza n. 51525 del 04/10/2018 Ud. (dep. 15/11/2018) Rv. 274191 - 02
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | 673 PROVE - 008 valutazione PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Violazione dei criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen. - Mancanza di sanzione processuale - Motivo di ricorso per cassazione - Inammissibilità.
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)