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Sez. 1 - , Sentenza n. 2235 del 30/01/2017 (Rv. 643711 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notifica del ricorso di fallimento da parte del Pubblico Ministero - Autorizzazione giudiziale alla notificazione tramite polizia giudiziaria - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643711-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007, non esclude che, ai sensi dell’art. 15, comma 5, l.fall., il presidente del tribunale, in sede di abbreviazione dei termini per la notifica e per le memorie, possa disporre che il ricorso di fallimento ed il decreto di convocazione, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione eseguita dal Pubblico Ministero, previa autorizzazione giudiziale a provvedervi per il tramite della polizia giudiziaria, secondo la procedura di assistenza legale internazionale, presso la sede legale della società debitrice, sita nel Delaware, ad opera dell’ufficio di polizia del luogo, in conformità sia ai Trattati in materia penale intercorrenti tra Italia ed USA del 2006, sia alla Convenzione de L’Aja del 1965 in materia civile).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Tratt. Internaz. 15/11/1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)