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Sez. 1, Sentenza n. 22151 del 29/10/2010 (Rv. 614607 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notificazione del ricorso e del decreto di convocazione - Necessità - Negligenza nella condotta del debitore irreperibile - Rilevanza - Esclusione - Formalità - Notificazione - Derogabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2010-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614607-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, terzo comma, legge fall.) sia la regola anche quando il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, rendendosi irreperibile; il quinto comma dell'articolo citato permette tuttavia, con una previsione analoga a quella di cui all'art. 151 cod. proc. civ., che il presidente del tribunale, in sede di abbreviazione dei termini per la notifica e per le memorie, possa disporre che il ricorso ed il decreto predetti, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi. Ne consegue che è valida la comunicazione al debitore del decreto di convocazione avvenuta, come ordinato con specifico provvedimento del presidente del tribunale, per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria, e non nelle forme della notifica di cui agli artt. 136 e s. cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)