Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29689 del 14/11/2019 (Rv. 656246 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE | Rappresentante di società di persone - Conclusione di contratto richiedente forma scritta "ad probationem" - "Contemplatio domini" nel documento contrattuale - Necessità - Conoscenza o affidamento dei terzi circa l'esistenza del rapporto sociale - Irrilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE
In materia di rappresentanza sociale, qualora il contratto richieda la forma scritta "ad probationem", la "contemplatio domini", pur non richiedendo l'uso formale di formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento negoziale, restando irrilevante la conoscenza o l'affidamento creato nel terzo contraente circa l'esistenza del rapporto sociale interno e dei poteri di rappresentanza reciproca che essa comporta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 2266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)