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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25104 del 07/11/2013 (Rv. 628762 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE | Rappresentante di società di persone - Conclusione di contratto richiedente forma scritta "ad probationem" - "Contemplatio domini" nel documento contrattuale - Necessità - Fondamento - Conoscenza o affidamento dei terzi circa l'esistenza del rapporto sociale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628762-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE

In materia di rappresentanze, ove il rappresentante di una società di persone non spenda il nome di questa, il negozio concluso spiega effetto solo nei suoi confronti anche se abbia ad oggetto interessi o beni comuni; ove, peraltro, il contratto (quale, nella specie, quello di cessione di azienda) richieda la forma scritta "ad probationem", la "contemplatio domini", pur non richiedendo l'uso formale di formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento negoziale, restando irrilevante la conoscenza o l'affidamento creato nel terzo contraente circa l'esistenza del rapporto sociale interno e dei poteri di rappresentanza reciproca che essa comporta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 2266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)