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Sez. 2, Sentenza n. 2404 del 22/07/1971 (Rv. 353356 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - PATTI SUCCESSORI - DIVIETO - NULLITA DEL PATTO SUCCESSORIO - NON DETERMINA AUTOMATICAMENTE LA NULLITA DI TUTTO IL CONTRATTO - VOLONTA DEI CONTRAENTI.*
Stato
decisa il 1971-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353356-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - PATTI SUCCESSORI - DIVIETO - NULLITA DEL PATTO SUCCESSORIO - NON DETERMINA AUTOMATICAMENTE LA NULLITA DI TUTTO IL CONTRATTO - VOLONTA DEI CONTRAENTI.*

In applicazione del principio utile per inutile non vitiatur, la nullita del patto successorio non determina la nullita di tutto il contratto nel quale esso sia stato inserito, ove non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella clausola.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)