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Sez. 2, Sentenza n. 4827 del 14/07/1983 (Rv. 429716 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - FATTI SUCCESSORI E DONAZIONI MORTIS CAUSA (DIVIETO) - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1424 COD. CIV. IN TEMA DI CONVERSIONE DI CONTRATTO NULLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429716-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - FATTI SUCCESSORI E DONAZIONI MORTIS CAUSA (DIVIETO) - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1424 COD. CIV. IN TEMA DI CONVERSIONE DI CONTRATTO NULLO - ESCLUSIONE.*

La delazione ereditaria può avvenire solo per testamento o per legge, senza, quindi, l'ipotizzabilità di un tertium genus, come il patto successorio che, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione non suscettibile della conversione ex art. 1424 cod. civ., in un testamento mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall'ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi. (V 2228/79, mass n 398568; (V 1702/72, mass n 358589; (V 2404/71, mass n 353356).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 1424

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)