Sez. 3, Sentenza n. 3820 del 23/10/1976 (Rv. 382506 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONDIZIONI - PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE - DOMANDA DEL MEDIATORE NEI CONFRONTI DELLE PARTI REALI DI UNA COMPRAVENDITA - SOGGETTO FITTIZIAMENTE INTERPOSTO - LITISCONSORTE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONDIZIONI - PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE - DOMANDA DEL MEDIATORE NEI CONFRONTI DELLE PARTI REALI DI UNA COMPRAVENDITA - SOGGETTO FITTIZIAMENTE INTERPOSTO - LITISCONSORTE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
L'interposizione fittizia di persona determina litisconsorzio necessario solo quando sia dedotta come oggetto principale della lite, allo scopo di ricondurre gli effetti del contratto nella sfera giuridica del sostituito. Il soggetto fittiziamente interposto (come acquirente) in un contratto di compravendita non e parte necessaria nel processo istaurato da un terzo nei confronti delle parti reali del contratto per ottenere il pagamento della provvigione per la mediazione prestata nell'affare. (V 393/72, mass n 356291).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)