Sez. 2, Sentenza n. 393 del 11/02/1972 (Rv. 356291 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTRAENTI - NECESSITA - CONDIZIONI - LIMITI - SIMULAZIONE DEDOTTA IN VIA D'ECCEZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTRAENTI - NECESSITA - CONDIZIONI - LIMITI - SIMULAZIONE DEDOTTA IN VIA D'ECCEZIONE.*
Il giudizio relativo all'accertamento della simulazione di un contratto deve svolgersi in contraddittorio di tutti coloro che parteciparono al contratto stesso solo quando la simulazione sia dedotta in via di Azione principale o riconvenzionale, essendo il relativo accertamento destinato a produrre i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti del rapporto. Non sussiste, invece, la necessita della integrazione del contraddittorio, allorquando la simulazione sia dedotta in via di eccezione ed il relativo accertamento sia richiesto incidenter tantum all'unico fine di paralizzare la domanda dell'attore. (nella specie era stata dedotta la simulazione del rapporto di lavoro per interposizione fittizia di persona, al solo scopo di ottenere il rigetto della domanda dell' INPS di pagamento dei contributi assicurativi. Il giudice di appello aveva escluso la necessita dell'estensione del contraddittorio ai prestatori d'opera, con riferimento ai quali l' istituto aveva richiesto il pagamento dei contributi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro enunciando i principi di cui in massima). (Conf 2485'70, mass n 348765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)