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Sez. 4, Sentenza n. 1435 del 17/10/1979 Ud. (dep. 02/02/1980) Rv. 144181 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - CONTRATTO D'OPERA E CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - CRITERIO DISTINTIVO.*
Stato
decisa il 1979-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144181-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - CONTRATTO D'OPERA E CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - CRITERIO DISTINTIVO.*

In tema di evento dannoso per le persone a seguito di infortunio sul lavoro, il criterio distintivo tra contratto d'opera e contratto di lavoro subordinato, ai fini di stabilire la responsabilita per la mancata predisposizione di misura di prevenzione, sta nel fatto che nel contratto di opera il prestatore di lavoro promette il risultato della sua attivita mentre nel contratto di lavoro subordinato le parti convengono una semplice prestazione di energia lavorativa senza diretto riferimento al risultato cui tale energia e indirizzata.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)