Sez. 4, Sentenza n. 8099 del 05/06/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150288 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - CONTRATTO D'OPERA - CRITERI DISTINTIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: PERSEGUIMENTO DI UN RISULTATO ED ORGANIZZAZIONE INDIPENDENTE - FATTISPECIE IN TEMA DI OMICIDIO COLPOSO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - CONTRATTO D'OPERA - CRITERI DISTINTIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: PERSEGUIMENTO DI UN RISULTATO ED ORGANIZZAZIONE INDIPENDENTE - FATTISPECIE IN TEMA DI OMICIDIO COLPOSO.*
La distinzione tra contratto d'opera e contratto di lavoro subordinato è fondata sul criterio dell'autonomia. Nel contratto d'opera infatti il debitore da un lato svolge un'attività lavorativa del tutto indipendente, diretta al perseguimento di un risultato cosiddetto "Opus", e dell'altro ha una sua organizzazione di lavoro, assolutamente estranea rispetto a quella del creditore. Nel rapporto di lavoro subordinato il debitore invece non è titolare di una propria organizzazione e si inserisce in quella del datore di lavoro, assumendo una posizione di subordinazione, con i conseguenti obblighi di collaborazione, fedeltà e disciplina. (fattispecie in tema di omicidio colposo. La Cassazione ha ritenuto che la vittima fosse un lavoratore subordinato, poiché egli non aveva una sua organizzazione ed utilizzava nell'interno della fabbrica, per l'espletamento della sua attività, attrezzature e materiali appartenenti al datore di lavoro). (Conf mass n 147773; (Conf mass n 144181; (Conf mass n 087039).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)