diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4047 del 17/06/1986 (Rv. 446857 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DELLA P.A. - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROVA DELLA INIMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO.*
Stato
decisa il 1986-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446857-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DELLA P.A. - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROVA DELLA INIMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO.*

La P.a. Che sia parte di un rapporto di locazione e non abbia adempiuto (o abbia inesattamente adempiuto) l'obbligazione di pagamento del canone, è tenuta a dimostrare, per sottrarsi alla domanda di risoluzione del contratto proposta dal locatore, la non imputabilità dell'inadempimento. A tale fine non può limitarsi ad invocare la mancata formazione del titolo di spesa secondo le norme della contabilità dello stato, ma deve dedurre e dimostrare che il ritardo nella formazione del titolo dipende da giustificate ragioni attinenti al procedimento e non dalla propria inerzia. (Conf 5406/82, mass n 423169; (Conf 3632/80, mass n 407487).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)