Sez. 1, Sentenza n. 5406 del 18/10/1982 (Rv. 423169 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DELLA P.A. - RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI CONDANNA DELLA P.A. AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA P.A. - DEDUZIONE DEL MANCATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DA PARTE DEL PRIVATO LOCATORE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DELLA P.A. - RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI CONDANNA DELLA P.A. AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA P.A. - DEDUZIONE DEL MANCATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DA PARTE DEL PRIVATO LOCATORE - IRRILEVANZA.*
La pubblica amministrazione che non assolva l'Obbligo del pagamento del canone di un contratto di locazione alle scadenze pattuite, per escludere la colposità del proprio inadempimento, e, quindi, per evitare la risoluzione del contratto e la corresponsione degli interessi moratori, non può limitarsi ad invocare la mancata formazione del titolo di spesa, secondo le norme della contabilità dello stato, ma deve dedurre e dimostrare che il ritardo nella formazione di detto titolo dipenda da giustificate ragioni attinenti al relativo procedimento, e non dalla propria inerzia. Fra tali ragioni non può annoverarsi il mancato adempimento, da parte del privato locatore, all'Obbligo del versamento dell'imposta di registro, trattandosi di circostanza non ostativa al procedimento contabile di liquidazione della spesa. (V 3632/80, mass n 407487, sulla prima parte; (V 2065/80, mass n 405718, sulla prima parte; (Conf 384/80, mass n 403766).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 273, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 277, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 790 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)