Sez. 3, Sentenza n. 3257 del 02/03/2012 (Rv. 621424 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME | Successiva impugnazione formalmente limitata alla sentenza definitiva - Formulazione di motivi di censura anche contro la sentenza non definitiva - Effetti - Prevalenza del contenuto sostanziale dell'impugnazione sulla limitazione formale - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME
Allorquando l'appellante, dopo aver fatto riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva, proponga appello avverso la sentenza definitiva, e, pur specificando di indirizzare il proprio gravame contro quest'ultima, investa effettivamente, con i motivi di censura, anche la precedente, deve ritenersi che l'impugnazione sia diretta contro entrambe le pronunce, a nulla rilevando la suddetta limitazione formale che, essendo in contrasto con la concreta intenzione espressa mediante il contenuto sostanziale delle argomentazioni svolte, va ritenuta frutto di un errore materiale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)