Sez. 2, Sentenza n. 9397 del 06/05/2005 (Rv. 581193 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME | Effetti - Differimento del gravame - Successiva impugnazione della sentenza non definitiva - Oneri - Manifestazione specifica ed espressa della volontà di impugnare - Necessità - Sufficienza della impugnazione della sentenza definitiva - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME
In tema d'impugnazioni, la tempestiva formulazione della riserva di cui all'art. 340 cod. proc. civ., che consente alla parte di differire la proposizione del gravame avverso la sentenza non definitiva senza incorrere nella decadenza per l'inosservanza del termine perentorio previsto per l'impugnazione, non costituisce manifestazione della volontà della parte d'impugnare, che pertanto dovrà essere formulata in modo espresso e specifico con il gravame proposto contro la sentenza non definitiva, non essendo al riguardo sufficiente la sola impugnazione avverso quella definitiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)