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Sez. 2 - , Sentenza n. 13857 del 03/05/2022 (Rv. 664626 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE | Attività notarile - Responsabilità disciplinare - Violazione dell’art. 47 L.N. - Consistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664626-01

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Il notaio è obbligato a svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutte le attività necessarie per l'indagine sulla volontà delle parti, al fine di dirigere la compilazione dell'atto nel modo più congruente rispetto a tale accertamento, sicché è soggetto a sanzione disciplinare nel caso in cui, richiesto di stipulare un atto di liberalità, stipuli di fatto una compravendita con contestuale remissione del debito del prezzo da parte del venditore, senza avvertire le parti degli eventuali rischi in termini di stabilità dell'atto e di certezza giuridica degli effetti conseguiti.

Cod. Civ. art. 1175, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)