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Sez. 2, Sentenza n. 4221 del 18/02/2025 (Rv. 673978-01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Notai - Responsabilità disciplinare - Illeciti di cui 47, comma 2, e 147, comma 1, lett. b), L.N., in correlazione con l'art. 36 del codice deontologico - Continuazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673978-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, nel caso di reiterazione di condotte integranti gli illeciti di cui agli artt. 47, comma 2, e 147, comma 1, lett. b), L.N., in correlazione con l'art. 36 del codice deontologico, che postulano entrambi la violazione del principio di personalità dell'incarico professionale, non è applicabile l'istituto della continuazione, in quanto la "non occasionalità" della condotta, richiesta solamente dall'art. 147, costituisce elemento specializzante rispetto alla disposizione generale contenuta nell'art. 47, che resta quindi assorbita: sicché, essendo unica la violazione, l'unica sanzione applicabile è quella prevista dal medesimo art. 147.

Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47 com. 2, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. B) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)