Sez. 5, Sentenza n. 2712 del 25/02/2002 (Rv. 552495 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Compravendita immobiliare sottoposta a regime di IVA - Beneficio "prima casa" - Allegazione all'atto da registrare della concessione in sanatoria - Necessità - Obbligo del venditore - Sussistenza - Omissione - Violazione pagamento IVA - Configurabilità - Accertamento da parte dell'Ufficio del Registro - Esclusione - Da parte dell'Ufficio IVA - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In ipotesi di compravendita immobiliare sottoposta a regime di IVA, l'omissione dell'allegazione all'atto da registrare della concessione in sanatoria, necessaria per il godimento dell'agevolazione "prima casa" da parte dell'acquirente, non ricollegabile ad alcun comportamento doloso di quest'ultimo ed alla cui conoscenza è tenuto il venditore, impone a questi (tenuto a soddisfare l'obbligazione tributaria in conformità alle previsioni dell'art. 46, terzo comma, della legge n. 47 del 1985) di esporre nella fattura e di effettuare il pagamento dell'IVA nella misura ordinaria e di rivalersi di questa nei confronti del compratore. La relativa violazione, risolvendosi in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto da parte del soggetto obbligato, deve formare oggetto di accertamento del competente Ufficio IVA e non dell'Ufficio al quale l'atto perviene per la registrazione a tassa fissa e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 46 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)