Sez. 5, Sentenza n. 7163 del 23/03/2007 (Rv. 596855 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici per l'acquisto della "prima casa" - Dichiarazioni mendaci - Conseguenze - Atti soggetti ad imposta di registro - Recupero dell'imposta evasa - Atti soggetti ad IVA - Applicazione di penalità all'acquirente - Competenza dell'Ufficio del registro - Recupero dell'IVA evasa - Competenza dell'Ufficio IVA.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, e con riferimento alle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", ai sensi della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel caso di accertate dichiarazioni mendaci che abbiano comportato la sottoposizione dell'atto ad un'aliquota inferiore a quella applicabile, l'Ufficio del registro, in occasione della registrazione, può procedere in via ordinaria al recupero dell'imposta evasa e delle imposte ipotecaria e catastale, applicando una soprattassa pari al 30%, soltanto se si tratta di un atto soggetto ad imposta di registro; se invece si tratta di un atto soggetto ad IVA, la cui applicazione presuppone l'espletamento di procedure che esulano dalla sua competenza, esso deve limitarsi ad irrogare nei confronti dell'acquirente una penalità che, pur essendo commisurata all'imposta evasa, maggiorata del 30%, non ha natura d'imposta bensì di sanzione, e che non pregiudica l'attività dell'Ufficio IVA nei confronti del venditore.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 41 bis, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 131 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)