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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17420 del 13/07/2017 (Rv. 644940 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Diniego di riconoscimento della protezione internazionale - Appello ex art. 702-quater c.p.c. - Forma - Citazione - Verifica della tempestività del gravame quando è proposto con ricorso - Modalità.
Stato
decisa il 2017-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644940-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest'ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2015 num. 142 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. del 2011 num. 150 art. 19 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)