Sez. 6 - 1, Sentenza n. 26326 del 15/12/2014 (Rv. 634474 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Diniego di riconoscimento di protezione internazionale - Appello - Forma - Atto di citazione - Verifica della tempestività del gravame - Modalità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
L'appello, proposto ex art. 702 quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)