Sez. 2, Ordinanza n. 17049 del 20/07/2010 (Rv. 614236 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - COMPETENZA (CONCILIATORE - PRETORE - PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - CAPO UFFICIO GIUDIZIARIO CHE HA DECISO LA CAUSA) | Art. 637 2° comma cod. proc. civ. - Foro alternativo o concorrente per crediti professionali d'avvocato - Individuazione del Foro - Consiglio dell'Ordine ove il professionista è iscritto - Momento determinativo della competenza - Proposizione del ricorso monitorio - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - COMPETENZA (CONCILIATORE - PRETORE - PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - CAPO UFFICIO GIUDIZIARIO CHE HA DECISO LA CAUSA)
In tema di procedimento di ingiunzione, l'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., nell'individuare un foro facoltativo e concorrente con quello di cui al primo ed al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all'avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, ed il consiglio dell'ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto "attualmente", ovvero con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell'ordine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 16, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)