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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5810 del 23/03/2015 (Rv. 634792 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IN GENERE | Domanda di ingiunzione contro il cliente - Criterio speciale di competenza ex art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. - Abrogazione ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634792-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di domanda di ingiunzione dell'avvocato contro il cliente, il criterio speciale di competenza stabilito dall'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. non è stato abrogato dall'art. 14 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, sicché l'avvocato può ancora adire il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine nel cui albo egli è iscritto al momento della proposizione del ricorso, nel qual caso tale giudice è anche competente a decidere sull'opposizione, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)