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Sez. L, Sentenza n. 5942 del 24/03/2004 (Rv. 571523 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Comunicazione delle modalità di applicazione dei criteri ex art. 4, comma nono, legge n. 223 del 1991 - Omissione - Conseguenze - Inefficacia dei licenziamenti - Sanatoria mediante compimento della omessa o viziata comunicazione - Condizioni - Accertamento - Spettanza al giudice del merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571523-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

Nella materia dei licenziamenti disciplinati dalla legge n. 223 del 1991, la sanzione dell'inefficacia del licenziamento, prevista dall'art. 5 della stessa legge per il caso di inosservanza delle procedure previste dall'art. 4 della stessa legge, ricorre anche nel caso di violazione della disposizione di cui al comma nono del citato art. 4, il quale dispone che il datore di lavoro dia comunicazione ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Tuttavia, tale adempimento può essere effettuato, o completato dall'imprenditore anche successivamente, nel corso della procedura di licenziamento, purché il ritardo, o la iniziale insufficienza non abbiano impedito alle associazioni sindacali di categoria di esercitare il controllo sulle corrette modalità di esercizio del recesso nell'adozione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Il relativo accertamento spetta al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)