Sez. U, Sentenza n. 419 del 13/06/2000 (Rv. 537527 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Comunicazione delle modalità di applicazione dei criteri ex art. 4 comma nono legge n. 223 del 1991 - Omissione - Conseguenze - Inefficacia dei licenziamenti - Sanatoria mediante compimento o rinnovazione della comunicazione omessa o viziata - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
Nella materia dei licenziamenti disciplinati dalla legge n. 223 del 1991, la sanzione dell'inefficacia del licenziamento, prevista dall'art. 5 legge n. 223 cit. per il caso di inosservanza delle procedure previste dall'art. 4 della stessa legge, ricorre anche nel caso di violazione della disposizione di cui al comma nono del citato art. 4 (disponente che il datore di lavoro dia comunicazione ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare); la suddetta inefficacia può essere fatta valere da ciascun lavoratore licenziato, nel termine di decadenza di sessanta giorni previsto dal citato art. 5, tuttavia al vizio procedurale può essere posto rimedio mediante il compimento dell'atto mancante o la rinnovazione dell'atto viziato.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)