Sez. 1, Sentenza n. 8142 del 06/09/1996 (Rv. 499511 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Contratto di distribuzione di opera cinematografica con obbligo di provvedere alla distribuzione del film e di corrispondere al produttore un minimo garantito - Pluralità di atti tassabili - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE
Il contratto di distribuzione dell'opera cinematografica che preveda oltre l'obbligo di provvedere alla distribuzione del film anche quello di corrispondere al produttore una somma determinata a titolo di "minimo garantito" con la cessione al distributore, fino alla concorrenza di tale somma, dei futuri proventi, contiene tre distinti negozi (rispettivamente finalizzati alla commercializzazione dell'opera, al finanziamento della sua produzione e al trasferimento del rischio della commercializzazione dal produttore al distributore). Pertanto, tali pattuizioni, anche se racchiuse in un unico atto, vanno assoggettate, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 sull'imposta di registro (trasfuso attualmente nell'art. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) ad autonoma tassazione, atteso che la pluralità delle cause autonomamente identificabili, ancorché collegate dalla causa complessiva dell'operazione, porta ad escludere che le varie disposizioni negoziali possano ritenersi derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)