Sez. 5, Sentenza n. 10180 del 04/05/2009 (Rv. 607851 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Applicabilità di un'unica imposta - Condizioni - Rapporto di reciproca derivazione tra le diverse disposizioni - Nozione - Fattispecie in tema di cessione di azienda.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di imposta di registro, affinchè sia configurabile il rapporto di reciproca derivazione tra più disposizioni contenute nel medesimo atto, che ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 consente eccezionalmente di applicare l'imposta come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, occorre che la volontà della legge o l'intrinseca natura delle singole disposizioni determinino tra le stesse un rapporto di connessione oggettiva, necessaria ed inscindibile, non risultando sufficiente che tale rapporto trovi origine nella volontà delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 21, secondo comma, cit. ad un atto di cessione di azienda e di contestuale cessione dei contratti di locazione degli immobili in cui si svolgeva l'attività d'impresa).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24, Cod. Civ. art. 2558, Legge 27/01/1963 num. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)