diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1549 del 19/05/1972 (Rv. 358256 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - TERMINE - PERENTORIETA - CONSEGUENZE - ORDINANZA DEL GE SOSPENSIVA DI DETTO TERMINE - NULLITA ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1972-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358256-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - TERMINE - PERENTORIETA - CONSEGUENZE - ORDINANZA DEL GE SOSPENSIVA DI DETTO TERMINE - NULLITA ASSOLUTA.*

Il termine perentorio di dieci giorni relativo alle offerte dopo l'incanto previsto dall'art 584 cod proc civ per il principio generale dettato dall'art 153, non puo essere ne abbreviato ne prorogato dal giudice dell'esecuzione; pertanto, l'ordinanza che disponga la sospensione del predetto termine perentorio e da considerarsi giuridicamente inesistente, essendo assolutamente inidonea a produrre effetti giuridici stante la Mancanza di qualsiasi potere da parte del giudice dell'esecuzione ad emanarla. (V 1819'71, mass n 352341).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)