Sez. 2, Sentenza n. 237 del 29/01/1974 (Rv. 367849 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI NOMINA - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI NOMINA - LIMITI.*
L'amministratore e legittimato a rappresentare il condominio nella controversia in cui sia impugnata la deliberazione assembleare con la quale e stato nominato, sempreche di tale deliberazione non sia stata disposta la sospensione a norma dell'art 1137, secondo comma, cod civ, quando sia fatto valere un vizio (nella specie irregolarita della convocazione per essere avvenuta ad iniziativa di un amministratore sospeso dal suo ufficio) che non determina la nullita, ma soltanto l'eventuale annullabilita della deliberazione stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1137 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)